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TASSE AUTOMOBILISTICHE

Disciplina normativa

la fonte principale della tassa è il D.P.R. 5 febbraio 1953 n. 39 ("Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche"). L'articolo 7 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha modificato il comma 29º dell’articolo 5 del D.L. n. 953 del 1982, nel senso di prevedere la soggettività passiva in coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico.

Stante la formulazione della norma che, almeno con riguardo alla locazione finanziaria, prevede l’assoggettamento all'imposizione dell’utilizzatore attraverso la congiunzione disgiuntiva “ovvero”, ai fini della soggettività passiva del bollo auto non è previsto alcun vincolo di solidarietà della società di leasing o dei proprietari in genere in tutte le ipotesi all'uopo considerate, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile ex art. 2054 c.c.
Per assicurare la facilità di esazione nel caso di evasione del tributo la legge stabilisce che la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso, in modo univoco, in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

Termini di prescrizione

Possono essere oggetto di contestazione i pagamenti degli ultimi tre anni, periodo per il quale si è tenuti a conservare le ricevute, da mostrare in caso di controllo. Diversamente dalle bollette per i servizi domestici o da altri servizi per i quali è previsto l'obbligo di conservazione dei dati, non è ammessa la ricevuta se non in formato cartaceo.

Inoltre, non è più oggi necessario esporre e portare con sé il contrassegno testimoniante il pagamento: infatti la legge 27 dicembre 1997 n. 449 all'art. 17 comma 24 ha disposto che:

« A decorrere dal 1º gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso. »

È dunque cessato l'obbligo di tenere la ricevuta di pagamento del bollo in vista nel vetro anteriore del veicolo, e di mostrarla su richiesta di Forze dell'Ordine o Guardia di Finanza, che non hanno più il compito di effettuare controlli o sanzioni sul pagamento del bollo.

La riscossione del bollo auto è divenuta competenza delle regioni dal 1º gennaio 1999. La gestione del bollo (calcolo e pagamento) per alcune regioni è oggi completamente informatizzata.

Qualificazione giuridica[modifica | modifica wikitesto]

Il bollo è qualificato (in tutta Italia) come tassa di proprietà dei veicoli, e non di circolazione. Pertanto, sono tenuti al pagamento tutti i proprietari di veicoli, a prescindere dall'effettivo utilizzo.
Il bollo non si deve più pagare in caso di perdita del possesso per furto, demolizione o trasferimento del veicolo all'estero. Alcune regioni applicano questa regola in corso di anno, facendo pagare fino al mese della perdita del possesso.

 

Esenzione

I mezzi ultratrentennali e i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (art. 63 L.342 del 2000) sono esentati dal pagamento della tassa di possesso, mentre in caso di utilizzo su strada dovrà essere versata la tassa forfettaria di circolazione (c.d. "bollo ridotto"). La legge in materia è stata oggetto di numerose difficoltà interpretative dovute all'assenza di una definizione precisa della determinazione che ASI ed FMI avrebbero dovuto produrre al fine di individuare i veicoli ultraventennali cui concedere i benefici fiscali previsti dalla legge. Recentemente, e grazie anche ad alcune sentenze della Corte di Cassazione, si è attestata l'interpretazione secondo cui per dimostrare l'accesso ai benefici fiscali non è più necessario essere iscritti ad ASI o FMI, ma è sufficiente presentare una autocertificazione. In Lombardia e Toscana la tassa forfettaria è concessa automaticamente al compimento dei vent'anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo. In Umbria e Piemonte risultano attualmente in vigore disposizioni differenti, e sono riconosciuti i certificati emessi dei centri specializzati individuati dalla legge.

Esistono alcune normative regionali destinate all'esenzione, almeno temporanea,di particolari categorie di veicoli considerate meno nocive per l'ambiente. Ad esempio ecco l'approccio di aprile 2013 della Regione Umbria:),

"A decorrere da oggi 11 aprile, fino al 31 luglio 2013, in Umbria è possibile acquistare veicoli a basso impatto ambientale con l'esenzione della tassa automobilistica regionale. Lo rende noto l'assessore regionale all'Ambiente, Silvano Rometti, precisando che ciò è possibile in seguito all'entrata in vigore del collegato al bilancio 2013, "legge regionale n.8/2013. I veicoli che possono beneficiare dell'esenzione sono quelli ad alimentazione esclusiva a "Gpl" o metano, a doppia alimentazione a benzina/Gpl o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, di potenza non superiore a KW 85, oltre a tutti i veicoli con alimentazione a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica. L'agevolazione è prevista soltanto per i veicoli immatricolati nel periodo 11 aprile - 31 luglio 2013 per i quali non è dovuto il tributo regionale per il primo bollo e per le due annualità successive. Il provvedimento - ha spiegato l'assessore Rometti - rientra tra le proposte della Giunta regionale finalizzate al mantenimento di un buon livello di qualità dell'aria in tutta l'Umbria e, di conseguenza, alla riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti. Questo è l'obiettivo del nuovo Piano regionale per la qualità dell'aria."

Inoltre anche per i ciclomotori e quadricicli leggeri questa tassa è dovuta solo nel caso si utilizzi il mezzo.

 

Calcolo

Il costo della tassa di circolazione dipende dalla regione, ma anche dalla potenza del mezzo in chilowatt (escludendo i decimali), tenendo conto anche di altri fattori, come:

·         Classe d'inquinamento, la classe d'inquinamento (Euro I, Euro II, ecc.), dove tanto minore sarà tale classe e tanto più si pagherà di bollo, soluzione introdotta nel 2010.

·         Potenza superiore ai 185 kW, denominato anche "Superbollo", dove si ha un aumento calcolato in base alla potenza eccedente i 185 kW del mezzo (20 €/kW) e tassazione che si riduce con la vetustà del mezzo fino ad annullarsi a 20 anni di vita dello stesso, soluzione introdotta nel 2012.

Inoltre, le Regioni hanno anche il potere di aumentare o diminuire gli importi dovuti.

 

Pagamento

La scadenza di pagamento dipende dalla data di immatricolazione e dalla regione. Quindi con l'esclusione dei motoveicoli le scadenze sono scaglionate nell'anno per evitare disagi ai contribuenti dovuti alle code agli sportelli. Il bollo può essere pagato presso:

·         Automobile Club d'Italia (ACI)

·         Posta

·         Agenzie di pratiche automobilistiche

·         Tabaccheria tramite sistema informatico della Lottomatica

·         Online in certe regioni.

È sufficiente fornire la targa dei veicolo per ottenere il calcolo del bollo da pagare.

Omissione o ritardo[modifica | modifica wikitesto]

Essendo il bollo una tassa, quindi in caso di mancato pagamento nei termini, l'ente impositore può procedere alla riscossione coattiva, con applicazione di sanzione e interessi. Dopo tre anni di inadempimento la legge prevede, previa notifica e fatto salvo il diritto all'opposizione, la radiazione di ufficio del mezzo. La sanzione applicata è pari al trenta per cento dell'importo omesso o tardivamente versato.

 

Riduzioni

Il bollo può essere soggetto a diverse riduzioni (di diverso peso in base alla regione), sempre sotto richiesta del proprietario del mezzo.

I mezzi a basso impatto ambientale possono usufruire di una forte riduzione della tassa, nel caso questi siano:

·         Mezzi elettrici, sono esenti dal pagamento per i primi anni, poi alcune regioni prevedono il mantenimento dell'esenzione o si ha una forte riduzione (paria circa il 75%) o rientrano a pagare il bollo normalmente

·         Alimentazione esclusiva a GPL o metano ecoincentivo presente solo in alcune province e regioni. Altre regioni prevedono ecoincentivi anche per auto ad alimentazione mista.

I veicoli ultratrentennali e ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico (vedi alla voce: Esenzione)

 

Esenzioni

Non si ha il pagamento del bollo nei seguenti casi:

·         Disabili, si ha la completa esenzione del bollo per un solo veicolo, il quale deve essere adattato all'handicap e non può superare i 2000 cc se è a benzina o 2800 se è diesel.

Quattro le categorie di disabilità alle quali è connesso il beneficio:

a) - soggetti con handicap psichico o mentale, di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/1980 e n. 508/1988 (a prescindere dall'adattamento del veicolo)[16];

b) - soggetti sordomuti, o non vedenti, con certificazione di invalidità della Commissione medica dell'Azienda Sanitaria competente, di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero da altra Commissione medica pubblica competente.;

c) - soggetti invalidi con grave limitazione permanente della capacità di deambulazione, o pluriamputati (a prescindere dall'adattamento del veicolo);

d) - soggetti disabili con limitazione non grave della capacità di deambulazione, affetti da ridotta o impedita capacità motorie certificata espressamente dalla Commissione medica dell'Azienda Sanitaria competente o anche da parte di altre Commissioni mediche pubbliche, se titolari di veicoli con dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione da parte del disabile titolare di patente speciale ovvero comunque adattati in funzione della minorazione fisico-motoria;

·         Radiazione viene l'esenzione qualora il mezzo viene radiato e non può più circolare su strada, come nel caso della rottamazione, oppure nel caso di esportazione definitiva all'estero.

·         Radiazione d'ufficio, in caso non si paghi il bollo per più di tre anni e non si effettua il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, si ha la radiazione d'ufficio, con ritiro della carta di circolazione e delle targhe.

·         Cessazione della circolazione, qualora non avvenga la demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo, ma semplicemente la radiazione dal pubblico registro

·         Veicoli di interesse storico e collezionistico (vedi alla voce: Esenzione)

 

Rimborso

Il rimborso delle somme pagate ma non dovute (perché per esempio pagate alla regione sbagliata), si può richiedere entro tre anni dal pagamento. Il rimborso deve essere richiesto dal contribuente alla regione in cui lo stesso risiede.
La regione di residenza che riceve l'istanza di rimborso provvede poi a effettuare una "compensazione" con la regione che eventualmente ha introitato la somma.

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